R.D.
11 febbraio 1929, n. 274.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 15 marzo 1929) Art.
1
Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito
il diploma di agrimensura dei Regi Istituti tecnici
o il diploma di abilitazione per la professione di geometra,
secondo le norme del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 2
Presso ogni Collegio è costituito l'albo dei
geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi
nelle condizioni stabilite dal presente regolamento,
abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio
medesimo.
Art. 3
Riguarda la tenuta dell'albo professionale. Vedasi ora
il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta nuove
norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni
interne professionali.
Art. 4
Per essere iscritto all'albo dei geometri è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato
avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna
alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore
ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
a termini del codice di procedura penale;
e) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'art.
1.
In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e,
qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati
coloro che abbiano svolto una pubblica attività
in contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art. 5
La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio
del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede;
è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai
seguenti documenti:
1° atto di nascita;
2° certificato di residenza;
3° certificato generale del casellario giudiziale
di data non anteriore di tre mesi alla presentazione
della domanda;
4° certificato di cittadinanza italiana o certificato
di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità
con l'Italia;
5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1.
Art. 6.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente
in più di un albo; ma è consentito il
trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente
alla cancellazione della iscrizione precedente.
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni,
ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili,
sia vietato l'esercizio della libera professione, non
possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia
conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento
di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati,
pure non essendo essi iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito
l'esercizio della professione, possono essere iscritti
nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio
soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio.
In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire
titolo per quanto concerne la loro carriera.
Gli impiegati suddetti non possono, però, anche
se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione
ove sussista alcuna incompatibilità prevista
da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da
capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in
ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi
gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione
da cui l'impiegato dipende.
È riservata alle singole Amministrazioni dello
Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati
i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti
pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle
tariffe per i liberi professionisti con una riduzione
non inferiore ad un terzo, né superiore alla
metà, salvo disposizioni speciali in contrario.
La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione
sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali
componenti di una Commissione.
Art. 8
L'albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato
alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali
della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce,
al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie
suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura
e alla Segreteria del Consiglio nazionale dei geometri
di cui all 'art.15.
Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini
del precedente comma, sono comunicati altresì
i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione
dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio
della professione.
Art. 9
II Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio
della Repubblica.
Art. 10
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari,
giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal
Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell’interessato,
ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della
Repubblica, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei
diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare,
per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano
commesso nell'esercizio della professione, sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un
tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento è dato con lettera raccomandata
a firma del presidente del Consiglio.
La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate
al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (eguiva
un altro comma, non riprodotto perchè riguardante
il vecchio ordinamento sindacale).
Art. 12
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare,
può essere promossa dal Consiglio su domanda
di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero
d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio,
ad iniziativa di uno o più membri.
Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente
i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo
di avere inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio,
il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore,
fissa la data della seduta per la discussione e ne informa
almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché
possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente,
sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto
del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie
decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire
documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo
impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio,
secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione
dall'Albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima
ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di
cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione,
è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall'albo può
a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate
le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna
penale, la domanda di nuova iscrizione non può
essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione,
giusta le norme del codice di procedura penale.
Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio
disciplinare per causa diversa da quella indicata nel
comma precedente, la iscrizione può essere chiesta
quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
Se la domanda non è accolta, l'interessato può
ricorrere in conformità dell'articolo seguente.
Art. 15
Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione
e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi
disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva
la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto
concerne la notificazione di decisioni che pronunziano
i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla
notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato
quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio
nazionale dei geometri
. Contro le decisioni del Consiglio nazionale è
ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema
di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Art. 16
L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di
geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione,
di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di
poligonazione, di determinazione e verifica di confini;
operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali
ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade
ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni
civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di
mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni
prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi,
e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose
da frutto, da foglia e da bosco. E fatta eccezione per
i casi di notevole importanza economica e per quelli
che, per la complessità di elementi di rivalutazione,
richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche
proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione,
di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima
dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna
dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima
per costruzioni ed eliminazione di servitù rurali;
stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari
serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza
economica e per i casi di notevole importanza economica
e per quelli che, per la complessità di elementi
di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche
e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle
piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto
non importino durata superiore ad un anno ed una vera
e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti
agrari;
I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione
di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie
agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria,
comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato,
che non richiedono particolari operazioni di calcolo
e che per la loro destinazione non possono comunque
implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende
agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere
d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista
di acque per le stesse aziende e reparto della spesa
per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la
relazione di progetti generali di bonifica idraulica
ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni
civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni
civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori
di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitrari in ordine alle attribuzioni
innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche
ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila
abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza
o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi
tecnici.
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini
della delimitazione della professione di geometra, e
non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività
di altre professioni, salvo ciò che è
disposto dagli artt. 18 e 24.
Art. 18
Le funzioni in cui alle lettere a), b), d), t), I),
m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri
civili.
Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà
di compiere:
1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini
di espropriazione, nel solo caso però che questa
sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali
attende l'ingegnere;
2° la stima per costituzione ed eliminazione di
servitù rurali solo quando la costituzione o
la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli
studi e lavori predetti;
3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti
dai fabbricati, anche se rurali.
La funzione peritale od arbitrarie, di cui alla lettera
p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri
civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere
a), b),
Art. 19
La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate
nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art.
16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La funzione
peritale ed arbitrari, di cui alla lettela p) del medesimo
articolo, è comune ai dottori in scienze agraria
in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.
Art. 20
La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione
dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art.
16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna
e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di
cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni
ai periti agrari con le medesimi limitazioni stabilite
nel detto art. 16.
Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla
lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del
predetto art. 16.
Le funzioni peritali ed arbitrari, di cui alla lettera
p) ( all'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto
riflettono gli oggetti indicati nei comuni precedenti.
Art. 21
Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge
24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato
con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela
del titolo e dell'esercizio professionale degl'ingegneri
e degli architetti, nonché le disposizioni del
R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli
agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere
in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente
all'entrata in vigore del presente regolamento, che
abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni
eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito
di proseguire in tali prestazioni.
Art. 22
Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata
in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate
anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare
ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà
di iscriversi nell'albo dei geometri.
Art. 23
I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi
Decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n.
528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra
anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento,
potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime,
con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.
Art. 24
L'oggetto della professione di geometra comprende anche
le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali
esistenti nei territori annessi alla Repubblica con
le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,
n. 1778.
Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco
speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti,
giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R.D.
23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate
anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli
albi dei territori indicati nel precedente comma dopo
almeno un anno dalla iscrizione.
Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto,
o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno,
alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento,
potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza
che occorra il requisito del decorso di un anno dalla
iscrizione.
Art. 25
Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri,
giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono
essere conferiti dalla autorità giudiziaria e
dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti
nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.
Peraltro le perizie r gli incarichi possono essere affidati
a persone non iscritti nell'albo quando si tratti di
casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella
località professionisti iscritti nell'albo, ai
quali affidare la perizia e l'incarico.
Art. 26
Spetta al Consiglio del Collegio:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo
di geometra e l'esercizio abusivo della professione,
presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della
Repubblica;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale.
Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia
e giustizia, di concerto il con il Ministro per i lavori
pubblici (Vedasi anche la legge 18 ottobre 1961, n.
1181. Il seguito di questo articolo, riguardante il
contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti
al Collegio, è stato omesso. Vedasi ora in proposito
l'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).
Art. 27
I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro
per la grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente,
ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso
le Corti di appello e dei Procuratori della Repubblica.
Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative
e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta
dell'albo e, l'esercizio della professione (Seguivano
altri due commi riguardanti lo scioglimento del Consiglio.
Vedasi ora in proposito gli artt. 8 e 9 del D.Lgs.Lgt.
23 novembre 1944, n. 382).
Artt. 28 e 29
Omessi perché contenenti norme di carattere transitorio.
|
I. PRINCIPI
Art. 1
La professione di geometra e’ un’attivita’
intellettuale al cui esercizio accedono le persone munite
dei requisiti di cultura specifica, di capacita’
giuridica e di moralita’ stabiliti dalla legge.
Art.2
Il geometra nell’esercizio della sua professione
non compie soltanto atti puram,ente tecnici , diretti
a fini particolaristici, ma adempie ad una funzione
sociale e di pubblica necessita’.
Art. 3
L’esercizio della professione e’ disciplinato
dalle leggi dello Stato, dal Regolamento professionale
e dalle Leggi professionali particolari, e si volge
sotto la vigilanza dei Collegi circoscrizionali locali
e del Consiglio centrale.
Art. 4
Le regole deontologiche costituiscono integrazione
delle norme legislative e regolamentari statuite per
la professione.
Esse sono stabilite dai Collegi circoscrizionali ai
quali spetta di farle osservare , come le altre, dagli
iscritti nei propri Albi professionali, nonche’
di procedere alla irrogazione delle sanzioni disciplinari
previste dal Regolamento per i casi di inadempienza.
L’osservanza delle suddette regole non esime il
professionista dal rispetto di altre regole deontologiche
consuetudinarie, ancorche’ non codificate.
Art. 5
Il geometra che esercita la professione all’estero
e’ tenuto a rispettare le regole nazionali, salva
sempre l’osservanza delle regole vigenti nel paese
che lo ospita.
II.
DOVERI GENERALI
Art. 6
Il geometra deve esercitare la professione con probita’
e con dignita’
Anche fuori dall’esercizio professionale, egli
deve mantenere irreprensibile condotta morale e civile,
Art. 7
Il geometra deve curare il decoro della persona, dello
studio professionale, evitando anche di fornire ogni
sua prestazione in luoghi non compatibili con il prestigio
della classe a cui appartiene.
Art. 8
Il geometra ha il dovere di curare il continuo perfezionamento
delle proprie qualita’ morali ed attitudinali
e della cultura professionale.
Art. 9
Il geometra non deve esercitare altra attivita’,
lucrativa o meno, che sia pregiudizievole alla dignita’
professionale.
Quando l’esercizio della professione costituisce
elemento di un’attivita’ organizzata in
forma di impresa il geometra deve sottostare alle relative
disposizioni di legge, osservandole con scrupolo in
ogni manifestazione (ex art. 2238 C.C.).
Art. 10
Il geometra che esercita un mandato politico od una
funzione amministrativa non deve in alcun modo avvalersene
per accrescere la propria clientela.
Art. 11
Il geometra non deve in nessun caso procurarsi clientela
mediante illecita pubblicita’, o tramite procacciatori
d’affari, o millantando influenze presso persone
o Enti.
Art. 12
Il geometra deve essere particolarmente prudente nell’assumere
incarichi complessi o delicati in materia nella quale
non sia adeguatamente versato.
Art. 13
Il geometra deve sempre assolvere ai propri doveri
professionali col massimo scrupolo ed impegno, ed in
particolare deve fornire gli elaborati richiesti col
dovuto grado di precisione scientifica.
Art. 14
Il geometra che in qualita’ di consulente del
giudice si rendesse responsabile di colpa grave nell’esecuzione
degli atti richiestogli ( ex art. 64 P.C. ) o che fosse
sottoposto al giudizio disciplinare a richiesta del
giudice stesso per cattiva condotta o per inosservanza
degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (
ex art. 19 e segg. Disp. Att. C.P.C. ), sara’
sottoposto per gli stessi fatti anche alle sanzioni
disciplinari di competenza del Collegio presso cui e’
iscritto.
Art. 15
Il geometra e’ tenuto all’osservanza del
segreto professionale. giusta obbligo di legge
(ex art. 622 C.P.).
Il segreto si estende a tutto cio’ di cui il geometra
ha avuto notizia per ragione della sua professione.
Il geometra che ricopra l’ufficio di consulente
tecnico, citato in giudizio per deporre su quanto pervenuto
a sua conoscenza nell’esercizio della professione,
puo’ invocare il segreto professionale (ex art.
351 C.P.C.).
Art. 16
Il geometra non deve trarre profitto da quanto gli
e’ stato posto a conoscenza del cliente nell’ambito
del mandato fiduciario che gli ha conferito.
Art. 17
Il geometra non puo’ in nessun caso prestare
a chicchessia la propria firma , o concedere l’uso
del proprio timbro professionale, per convalidare atti
redatti da terzi.
Art. 18
Il geometra e’ tenuto a rispettare le tariffe
di retribuzione professionali stabilite per legge o
convenute dagli organi di categoria ; potra’ derogarne
nei soli casi previsti dalle leggi o dalle convenzioni
stesse.
Art. 19
Il geometra progettista deve avere massima cura nel
tenere separate le proprie responsabilita’ da
quelle del costruttore.
Art. 20
Il geometra ha il dovere di usare la necessaria prudenza
nell’iniziare e nel condurre i contrasti con i
terzi, ed attinenti all’esercizio della professione,
alfine di salvaguardare il prestigio della propria classe
professionale.
III.
DOVERI VERSO I COLLEGHI
Art. 21
Il geometra intratterra’ con i colleghi rapporti
professionali fondati sulla lealta’ ed improntati
sulla cortesia ed il rispetto.
Il geometra deve essere deferente verso i colleghi piu’
anziani, questi saranno di esempio e di guida ai piu’
giovani.
Art. 22
Il geometra che si iscrive all’Albo per la prima
volta, od in seguito a trasferimento, deve subito presentarsi
al Presidente del Collegio ed ai colleghi nel primo
incontro professionale.
Art. 23
Il geometra esercita la professione in piena liberta’
e percio’ deve rispettare la sfera di lavoro dei
colleghi ed avere verso di essi comprensione e tolleranza,
cercando di evitare ogni motivo di contrasto.
Art. 24
Il geometra non deve in alcun modo promuovere la deviazione,
a proprio e ad altrui profitto, della clientela dei
colleghi o gia’ indirizzata verso altri studi
professionali.
Art. 25
Il geometra deve rifiutare il cliente quando sia informato
che esso ha gia’ commissionato il medesimo incarico
ad altro collega, a meno che il cliente non richieda
simultanee prestazioni ad entrambi : in tal caso il
secondo interpellato chiedera’ al primo di entrare
in collaborazione, ma si ritirera’ prontamente
se non sara’ accettato.
Art. 26
Il geometra che nell’espletamento del proprio
mandato si sia comunque servito dell’opera di
altro collega, ha il dovere di garantire a questi il
pagamento delle sue competenze.
Art. 27
Il geometra chiamato a subentrare ad altro collega
in incarico da questo assunto in precedenza, non dovra’
accettare se prima non sia intervenuta la regolarizzazione
del rapporto professionale mediante la corresponsione
delle dovute competenze.
Art. 28
Il geometra che per qualsiasi motivo o ragione venga
in contrasto con un collega, on potra’ adire le
vie legali se prima non avra’ esperito tutti i
tentativi per addivenire all’amichevole composizione
della vertenza, o alla soluzione arbitrale. O tramite
giuria d’onore.
In ogni caso deve darne tempestiva notizia al Presidente
del Collegio affinche’ questi possa adempiere
ai propri doveri d’ufficio.
Art. 29
Il geometra deve adempiere agli obblighi di solidarieta’
nell’ambito del proprio gruppo professionale e
dedizione con gli organi pubblici e nelle libere associazioni
di categoria, per il conseguimento dei comuni fini organizzativi,
culturali, mutualistico - previdenziali e di difesa
contro ogni abuso.
Art. 30
Nelle perizie, negli arbitrati, nelle relazioni di
collaudo il geometra non sipronuncera’ mai, pure
nel rispetto della verita’, in maniera lesiva
della dignita’ del collega cui puo’ trovarsi
contrapposto.
IV.
DOVERI VERSO IL CLIENTE
Art. 31
Il geometra contrae col proprio cliente un rapporto
strettamente personale e fiduciario : assunto l’incarico,
egli deve eseguirlo di persona, in scienza e coscienza,
con diligenza e fedelta’.
Nelle mansioni di non stretta e personale pertinenza,
puo’ valersi di sostituti e di ausiliari, sotto
la propria direzione e responsabilita’ ( ex art.
2232 C.C. ).
Art. 32
Il geometra nell’esecuzione dell’incarico
deve compiere le sole prestazioni che gli sono state
richieste ed eventualmente quelle che, a suo prudente
giudizio, ritiene indispensabile negli interessi del
cliente.
Art. 33
Il geometra e’ libero di accettare o meno l’incarico
professionale offertogli, ma ha il dovere morale di
non ricusarlo per sole ragioni di indigenza del cliente,
come ha il dovere di non ricusare gli eventuali incarichi
che gli vengono proposti facendo appello a principi
di socialita’ e di umana solidarieta’.
Art. 34
Il geometra deve astenersi dall’assumere incarichi
di consulenza tecnica o arbitrali, in vertenze contro
chi sia contemporaneamente suo cliente per altri affari.
Art. 35
Il geometra deve astenersi dall’accettare incarichi
di consulenza giudiziale ufficiosa nelle vertenze in
cui egli sia stato precedentemente consulente di parte
ed in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni
di convenienza ( ex art. 63 C.P.C. ).
Art. 36
Il geometra consulente tecnico di parte in giudizio
deve ispirare il proprio comportamento alla fondamentale
esigenza etica di non arrecare pregiudizio alla verita’.
Art. 37
Il geometra che nell’esercizio del mandato peritale
contragga pattuizioni di cointeressanza con qualsiasidelle
parti contrapposte, o con terzi, e’ passibile,
salvo i provvedimenti penali, delle sanzioni disciplinari
di maggiore gravita’.
Art. 38
Il geometra progettista non deve essere cointeressato
in imprese di costruzioni interessate.
Art. 39
Il geometra interviene nel mercato immobiliare a richiesta
del cliente, deve operare da tecnico fornendo prestazioni
di consulenza o di arbitrato, anche se di natura mediazionale.
Art. 40
Il geometra che durante lo svolgimento del rapporto
professionale venga a trovarsi in contrasto di interessi
con il proprio cliente, deve preferire la tutela dell’interesse
di questi al proprio.
Art. 41
Il geometra che, trovandosi in qualsiasi stato professionale,
per qualsiasi titolo o ragione, abbia presso di se’
denaro di terzi, deve essere sempre pronto a fornire
immediata, precisa e dettagliata resa di ocnto.
Art. 42
Il geometra puo’ recedere dall’incarico
professionale solo per giusta causa, ma deve farlo in
modo da evitare pregiudizio al cliente ( ex art. 2237
C.C. )
Art. 43
Il geometra non puo’ ritenere le cose ed i documenti
ricevuti dal cliente se non per il periodo strettamente
necessario alla tutela dei propri diritti secondo le
leggi professionali (ex art.2235 C.C.)
Art. 44
Il geometra nel determinare la misura del compenso
delle proprie prestazioni, adeguato all’importanza
dell’opera e al decoro della professione ( ex
art. 2233 C.C. ), fara’ una giusta applicazione
della tariffa professionale.
Egli e’ tenuto a compilare, sempre e per ciascun
incarico, una specifica chiara e dettagliata, sia per
le prestazioni che per le spese.
Art. 45
Il geometra, fermo restando il principio del divieto
di ridurre gli onorari al di sotto dei limiti tariffari,
e’ libero di prestare la propria opera gratuitamente,
ma cio’ non deve in alcun modo costituire mero
atto di emulazione.
Art. 46
Il geometra deve evitare di pattuire o di accettare
qualsiasi forma di retribuzione in natura, e di contrarre
patti aleatori subordinati alla riuscita dell’incarico
affidatogli.
V.
DOVERI VERSO LA PUBBLICA AUTORITA’
Art. 47
Il geometra che sia chiamato ad esercitare un servizio
pubblico o di pubblica necessita’
( art. 359 C.P. ), e’ tenuto ad adempiere volenterosamente
e scrupolosamente i doveri di legge rendendosi responsabile,
in caso di inadempienza, oltre che del reato contemplato
all’art. 338 C.P., di gravissima mancanza disciplinarmente
punibile.
Uguale dovere incombe al geometra che, ai sensi dell’art.
223 C.P. , sia chiamato a cooperare, in qualita’
di ausiliario, con gli ufficiali della polizia giudiziaria.
Art. 48
Il geometra chiamato dall’Autorita’ pubblica
ad assumere un compito professionale, deve svolgere,
oltre che nella osservanza delle comuni regole deontologiche,
anche avendo presente i fini istituzionali dell’ente
committente.
Art. 49
Il geometra dipendente da pubblica amministrazione
che sia autorizzato, ai sensi delle vigenti leggi, a
compiere uno o piu’ atti della libera professione,
deve operare in modo da non arrecare danno all’amministrazione
da cui dipende, e sottosta’, per questa parte
della sua attivita’. Alle regole deontologiche
prescritte per il libero professionista.
Art. 50
Al geometra e’ fatto divieto di partecipare ai
concorsi per opere o per incarichi di qualsiasi genere
quando le condizioni del bando siano state giudicate
dal Consiglio del Collegio giurisdizionale pregiudizievoli
per il decoro della professione.
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