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Ordinamento Professionale  
Regolamento per la Professione di Geometra
(R.D. 11.2.1929, N274)
Obbligatorietà iscrizione e custodia degli Albi
(L. 25.4.1938, N. 897)
Norme sui Consigli dei Collegi e sui Consigli Nazionali
( D. LGS. 23.11.1944, N. 382)
Trattazione ricorsi d'avanti al Consiglio Nazionale
(D.M. 15.2.1949)
Modifiche all'Ordinamento Professionale dei Geometri
(L. 7.3.1985, N. 75)
 
Codice di Deontologia Professionale
I - Principi
II - Doveri generali
III - Doveri verso i colleghi
IV - Doveri verso il cliente
V - Doveri verso la pubblica autorità
Decalogo Deontologico
Obbligatorietà dell'uso del timbro
Praticantato Nuova Normativa (Novembre 2006) PDF 594Kb
Praticantato TITOLO I - Norme generali
  TITOLO II - Disciplina per l'accesso all'esame di Stato- Requisiti di cui alla legge N.75/1985
  Requisiti di cui al D.P.R. n. 328/2001
  Requisiti di cui al D.P.R. n. 328/2001
  Attività equipollienti al periodo di pratica
  TITOLO IV Svolgimento di attività tecnica subordinata 
  TITOLO V Disposizioni Finali
Tabella A - Moduli disciplinari
Allegato B - Esempio di calcolo per la pratica mista
Regolamento Istituzione Elenco Speciale
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Normative
Regolamento per la Professione di Geometra
R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1929)

Art. 1
Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2
Presso ogni Collegio è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

Art. 3
Riguarda la tenuta dell'albo professionale. Vedasi ora il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta nuove norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali.

Art. 4
Per essere iscritto all'albo dei geometri è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;
e) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.
In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5
La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti:
1° atto di nascita;
2° certificato di residenza;
3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1.
Art. 6.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.
È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.
La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.
Art. 8
L'albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio nazionale dei geometri di cui all 'art.15.
Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9
II Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.
Art. 10
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell’interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio.
La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (eguiva un altro comma, non riprodotto perchè riguardante il vecchio ordinamento sindacale).

Art. 12
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa di uno o più membri.
Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14
Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.
Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15
Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei geometri
. Contro le decisioni del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Art. 16
L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzioni ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
I) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitrari in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli artt. 18 e 24.

Art. 18
Le funzioni in cui alle lettere a), b), d), t), I), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.
Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:
1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;
2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo quando la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;
3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.
La funzione peritale od arbitrarie, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b),
Art. 19
La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La funzione peritale ed arbitrari, di cui alla lettela p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agraria in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 20
La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesimi limitazioni stabilite nel detto art. 16.
Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16.
Le funzioni peritali ed arbitrari, di cui alla lettera p) ( all'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei comuni precedenti.

Art. 21
Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degl'ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

Art. 22
Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 23
I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi Decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 24
L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.
Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

Art. 25
Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.
Peraltro le perizie r gli incarichi possono essere affidati a persone non iscritti nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.
Art. 26
Spetta al Consiglio del Collegio:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto il con il Ministro per i lavori pubblici (Vedasi anche la legge 18 ottobre 1961, n. 1181. Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti al Collegio, è stato omesso. Vedasi ora in proposito l'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

Art. 27
I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, l'esercizio della professione (Seguivano altri due commi riguardanti lo scioglimento del Consiglio. Vedasi ora in proposito gli artt. 8 e 9 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

Artt. 28 e 29
Omessi perché contenenti norme di carattere transitorio.

   
 
   
   
   
   
Normative
Obbligatorietà iscrizione e custodia degli Albi
(L. 25.4.1938, N. 897)
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Normative
Norme sui Consigli dei Collegi e sui Consigli Nazionali
( D. LGS. 23.11.1944, N. 382)
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Normative
Trattazione ricorsi d'avanti al Consiglio Nazionale
(D.M. 15.2.1949)
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Normative
Modifiche all'Ordinamento Professionale dei Geometri
(L. 7.3.1985, N. 75)
NORME PER L’ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI

Legge 7 marzo 1985, n. 75

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge :

Art. 1

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. L’esercizio della libera professione e’ riservato agli iscritti nell’Albo professionale.

Art. 2

Per essere iscritto nell’Albo dei geometri e’ necessario :
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita’ europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita’ ;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili ;
3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio professionale presso il quale l’iscrizione e’ richiesta ;
4) essere in possesso del diploma di geometra ;
5) avere conseguito l’abilitazione professionale.

L’ abilitazione all’esercizio della libera professione e’ subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita’ tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito Esame di Stato, disciplinato dalle norme della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378. E successive modificazioni.
Le modalita’ di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche’ la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra’ emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Le disposizioni relative all’abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell’entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma , addi’ 7 marzo 1985

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Normativa
Codice di Deontologia Professionale

 

I. PRINCIPI

 

Art. 1

La professione di geometra e’ un’attivita’ intellettuale al cui esercizio accedono le persone munite dei requisiti di cultura specifica, di capacita’ giuridica e di moralita’ stabiliti dalla legge.

Art.2

Il geometra nell’esercizio della sua professione non compie soltanto atti puram,ente tecnici , diretti a fini particolaristici, ma adempie ad una funzione sociale e di pubblica necessita’.

Art. 3

L’esercizio della professione e’ disciplinato dalle leggi dello Stato, dal Regolamento professionale e dalle Leggi professionali particolari, e si volge sotto la vigilanza dei Collegi circoscrizionali locali e del Consiglio centrale.

Art. 4

Le regole deontologiche costituiscono integrazione delle norme legislative e regolamentari statuite per la professione.
Esse sono stabilite dai Collegi circoscrizionali ai quali spetta di farle osservare , come le altre, dagli iscritti nei propri Albi professionali, nonche’ di procedere alla irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per i casi di inadempienza.
L’osservanza delle suddette regole non esime il professionista dal rispetto di altre regole deontologiche consuetudinarie, ancorche’ non codificate.

Art. 5

Il geometra che esercita la professione all’estero e’ tenuto a rispettare le regole nazionali, salva sempre l’osservanza delle regole vigenti nel paese che lo ospita.

 


II. DOVERI GENERALI

 

Art. 6

Il geometra deve esercitare la professione con probita’ e con dignita’
Anche fuori dall’esercizio professionale, egli deve mantenere irreprensibile condotta morale e civile,


Art. 7

Il geometra deve curare il decoro della persona, dello studio professionale, evitando anche di fornire ogni sua prestazione in luoghi non compatibili con il prestigio della classe a cui appartiene.

Art. 8

Il geometra ha il dovere di curare il continuo perfezionamento delle proprie qualita’ morali ed attitudinali e della cultura professionale.

Art. 9

Il geometra non deve esercitare altra attivita’, lucrativa o meno, che sia pregiudizievole alla dignita’ professionale.
Quando l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attivita’ organizzata in forma di impresa il geometra deve sottostare alle relative disposizioni di legge, osservandole con scrupolo in ogni manifestazione (ex art. 2238 C.C.).

Art. 10

Il geometra che esercita un mandato politico od una funzione amministrativa non deve in alcun modo avvalersene per accrescere la propria clientela.

Art. 11

Il geometra non deve in nessun caso procurarsi clientela mediante illecita pubblicita’, o tramite procacciatori d’affari, o millantando influenze presso persone o Enti.

Art. 12

Il geometra deve essere particolarmente prudente nell’assumere incarichi complessi o delicati in materia nella quale non sia adeguatamente versato.

Art. 13

Il geometra deve sempre assolvere ai propri doveri professionali col massimo scrupolo ed impegno, ed in particolare deve fornire gli elaborati richiesti col dovuto grado di precisione scientifica.

Art. 14

Il geometra che in qualita’ di consulente del giudice si rendesse responsabile di colpa grave nell’esecuzione degli atti richiestogli ( ex art. 64 P.C. ) o che fosse sottoposto al giudizio disciplinare a richiesta del giudice stesso per cattiva condotta o per inosservanza degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti ( ex art. 19 e segg. Disp. Att. C.P.C. ), sara’ sottoposto per gli stessi fatti anche alle sanzioni disciplinari di competenza del Collegio presso cui e’ iscritto.

Art. 15

Il geometra e’ tenuto all’osservanza del segreto professionale. giusta obbligo di legge
(ex art. 622 C.P.).
Il segreto si estende a tutto cio’ di cui il geometra ha avuto notizia per ragione della sua professione. Il geometra che ricopra l’ufficio di consulente tecnico, citato in giudizio per deporre su quanto pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione, puo’ invocare il segreto professionale (ex art. 351 C.P.C.).

Art. 16

Il geometra non deve trarre profitto da quanto gli e’ stato posto a conoscenza del cliente nell’ambito del mandato fiduciario che gli ha conferito.

Art. 17

Il geometra non puo’ in nessun caso prestare a chicchessia la propria firma , o concedere l’uso del proprio timbro professionale, per convalidare atti redatti da terzi.

Art. 18

Il geometra e’ tenuto a rispettare le tariffe di retribuzione professionali stabilite per legge o convenute dagli organi di categoria ; potra’ derogarne nei soli casi previsti dalle leggi o dalle convenzioni stesse.

Art. 19

Il geometra progettista deve avere massima cura nel tenere separate le proprie responsabilita’ da quelle del costruttore.

Art. 20

Il geometra ha il dovere di usare la necessaria prudenza nell’iniziare e nel condurre i contrasti con i terzi, ed attinenti all’esercizio della professione, alfine di salvaguardare il prestigio della propria classe professionale.

 

 

III. DOVERI VERSO I COLLEGHI

 

Art. 21

Il geometra intratterra’ con i colleghi rapporti professionali fondati sulla lealta’ ed improntati sulla cortesia ed il rispetto.
Il geometra deve essere deferente verso i colleghi piu’ anziani, questi saranno di esempio e di guida ai piu’ giovani.

Art. 22

Il geometra che si iscrive all’Albo per la prima volta, od in seguito a trasferimento, deve subito presentarsi al Presidente del Collegio ed ai colleghi nel primo incontro professionale.

Art. 23

Il geometra esercita la professione in piena liberta’ e percio’ deve rispettare la sfera di lavoro dei colleghi ed avere verso di essi comprensione e tolleranza, cercando di evitare ogni motivo di contrasto.

Art. 24

Il geometra non deve in alcun modo promuovere la deviazione, a proprio e ad altrui profitto, della clientela dei colleghi o gia’ indirizzata verso altri studi professionali.

Art. 25

Il geometra deve rifiutare il cliente quando sia informato che esso ha gia’ commissionato il medesimo incarico ad altro collega, a meno che il cliente non richieda simultanee prestazioni ad entrambi : in tal caso il secondo interpellato chiedera’ al primo di entrare in collaborazione, ma si ritirera’ prontamente se non sara’ accettato.

Art. 26

Il geometra che nell’espletamento del proprio mandato si sia comunque servito dell’opera di altro collega, ha il dovere di garantire a questi il pagamento delle sue competenze.

Art. 27

Il geometra chiamato a subentrare ad altro collega in incarico da questo assunto in precedenza, non dovra’ accettare se prima non sia intervenuta la regolarizzazione del rapporto professionale mediante la corresponsione delle dovute competenze.

Art. 28

Il geometra che per qualsiasi motivo o ragione venga in contrasto con un collega, on potra’ adire le vie legali se prima non avra’ esperito tutti i tentativi per addivenire all’amichevole composizione della vertenza, o alla soluzione arbitrale. O tramite giuria d’onore.
In ogni caso deve darne tempestiva notizia al Presidente del Collegio affinche’ questi possa adempiere ai propri doveri d’ufficio.

Art. 29

Il geometra deve adempiere agli obblighi di solidarieta’ nell’ambito del proprio gruppo professionale e dedizione con gli organi pubblici e nelle libere associazioni di categoria, per il conseguimento dei comuni fini organizzativi, culturali, mutualistico - previdenziali e di difesa contro ogni abuso.

Art. 30

Nelle perizie, negli arbitrati, nelle relazioni di collaudo il geometra non sipronuncera’ mai, pure nel rispetto della verita’, in maniera lesiva della dignita’ del collega cui puo’ trovarsi contrapposto.

 

 

IV. DOVERI VERSO IL CLIENTE

 

Art. 31

Il geometra contrae col proprio cliente un rapporto strettamente personale e fiduciario : assunto l’incarico, egli deve eseguirlo di persona, in scienza e coscienza, con diligenza e fedelta’.
Nelle mansioni di non stretta e personale pertinenza, puo’ valersi di sostituti e di ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilita’ ( ex art. 2232 C.C. ).

Art. 32

Il geometra nell’esecuzione dell’incarico deve compiere le sole prestazioni che gli sono state richieste ed eventualmente quelle che, a suo prudente giudizio, ritiene indispensabile negli interessi del cliente.

Art. 33

Il geometra e’ libero di accettare o meno l’incarico professionale offertogli, ma ha il dovere morale di non ricusarlo per sole ragioni di indigenza del cliente, come ha il dovere di non ricusare gli eventuali incarichi che gli vengono proposti facendo appello a principi di socialita’ e di umana solidarieta’.

Art. 34

Il geometra deve astenersi dall’assumere incarichi di consulenza tecnica o arbitrali, in vertenze contro chi sia contemporaneamente suo cliente per altri affari.

Art. 35

Il geometra deve astenersi dall’accettare incarichi di consulenza giudiziale ufficiosa nelle vertenze in cui egli sia stato precedentemente consulente di parte ed in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza ( ex art. 63 C.P.C. ).

Art. 36

Il geometra consulente tecnico di parte in giudizio deve ispirare il proprio comportamento alla fondamentale esigenza etica di non arrecare pregiudizio alla verita’.

Art. 37

Il geometra che nell’esercizio del mandato peritale contragga pattuizioni di cointeressanza con qualsiasidelle parti contrapposte, o con terzi, e’ passibile, salvo i provvedimenti penali, delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita’.

Art. 38

Il geometra progettista non deve essere cointeressato in imprese di costruzioni interessate.

Art. 39

Il geometra interviene nel mercato immobiliare a richiesta del cliente, deve operare da tecnico fornendo prestazioni di consulenza o di arbitrato, anche se di natura mediazionale.

Art. 40

Il geometra che durante lo svolgimento del rapporto professionale venga a trovarsi in contrasto di interessi con il proprio cliente, deve preferire la tutela dell’interesse di questi al proprio.

Art. 41

Il geometra che, trovandosi in qualsiasi stato professionale, per qualsiasi titolo o ragione, abbia presso di se’ denaro di terzi, deve essere sempre pronto a fornire immediata, precisa e dettagliata resa di ocnto.

Art. 42

Il geometra puo’ recedere dall’incarico professionale solo per giusta causa, ma deve farlo in modo da evitare pregiudizio al cliente ( ex art. 2237 C.C. )

Art. 43

Il geometra non puo’ ritenere le cose ed i documenti ricevuti dal cliente se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (ex art.2235 C.C.)

Art. 44

Il geometra nel determinare la misura del compenso delle proprie prestazioni, adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione ( ex art. 2233 C.C. ), fara’ una giusta applicazione della tariffa professionale.
Egli e’ tenuto a compilare, sempre e per ciascun incarico, una specifica chiara e dettagliata, sia per le prestazioni che per le spese.

Art. 45

Il geometra, fermo restando il principio del divieto di ridurre gli onorari al di sotto dei limiti tariffari, e’ libero di prestare la propria opera gratuitamente, ma cio’ non deve in alcun modo costituire mero atto di emulazione.

Art. 46

Il geometra deve evitare di pattuire o di accettare qualsiasi forma di retribuzione in natura, e di contrarre patti aleatori subordinati alla riuscita dell’incarico affidatogli.

 

 

V. DOVERI VERSO LA PUBBLICA AUTORITA’

 

Art. 47

Il geometra che sia chiamato ad esercitare un servizio pubblico o di pubblica necessita’
( art. 359 C.P. ), e’ tenuto ad adempiere volenterosamente e scrupolosamente i doveri di legge rendendosi responsabile, in caso di inadempienza, oltre che del reato contemplato all’art. 338 C.P., di gravissima mancanza disciplinarmente punibile.
Uguale dovere incombe al geometra che, ai sensi dell’art. 223 C.P. , sia chiamato a cooperare, in qualita’ di ausiliario, con gli ufficiali della polizia giudiziaria.

Art. 48

Il geometra chiamato dall’Autorita’ pubblica ad assumere un compito professionale, deve svolgere, oltre che nella osservanza delle comuni regole deontologiche, anche avendo presente i fini istituzionali dell’ente committente.

Art. 49

Il geometra dipendente da pubblica amministrazione che sia autorizzato, ai sensi delle vigenti leggi, a compiere uno o piu’ atti della libera professione, deve operare in modo da non arrecare danno all’amministrazione da cui dipende, e sottosta’, per questa parte della sua attivita’. Alle regole deontologiche prescritte per il libero professionista.

Art. 50

Al geometra e’ fatto divieto di partecipare ai concorsi per opere o per incarichi di qualsiasi genere quando le condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio del Collegio giurisdizionale pregiudizievoli per il decoro della professione.

   
 
   
   
 
 

 


   
   
   
   
   
   
   
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